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Come sempre gli ultimi giorni dell’anno sono ricchi di novità normative, spesso frutto di decreti specifici, altre volte inserite all’interno del consueto e tradizionale “Decreto Milleproroghe” che ormai ci accompagna da anni, a cui quest’anno si aggiungono anche le disposizioni del PNRR e le novità sull’estensione dello Stato di emergenza e del super Green Pass.

Ecco di seguito riassumere le principali novità, divise per settore.

Sicurezza sul Lavoro: Modifiche al D.Lgs. 81/08

È in vigore la Legge 215 che converte in legge il DL 146/2021 che aveva già introdotto modifiche al D.Lgs. 81/2008 relativamente alle ispezioni. La Legge di conversione apporta ulteriori modifiche in materia di preposti e formazione.

Modifiche in materia di Preposti:

Con la Legge 215 si introduce l’obbligo a carico del datore di lavoro e del dirigente, (articolo 18 c.1, lett.b-bis) di individuare il preposto o i preposti per l’effettuazione delle attività di vigilanza di cui all’articolo 19.

Inoltre si integra l’articolo 26 con il seguente comma 8-bis: “Nell’ambito dello svolgimento di attività in regime di appalto o subappalto, i datori di lavoro appaltatori o subappaltatori devono indicare espressamente al datore di lavoro committente il personale che svolge la funzione di preposto”

Sono integrati, altresì, gli obblighi della figura del preposto che dovrà (riformulando l’art. 19):

“sovrintendere e vigilare sull’osservanza da parte dei singoli lavoratori dei loro obblighi di legge, nonché delle disposizioni aziendali in materia di salute e sicurezza sul lavoro e di uso dei mezzi di protezione collettivi e dei dispositivi di protezione individuale messi a loro disposizione e, in caso di rilevazione di comportamenti non conformi alle disposizioni e istruzioni impartite dal datore di lavoro e dai dirigenti ai fini della protezione collettiva e individuale, intervenire per modificare il comportamento non conforme fornendo le necessarie indicazioni di sicurezza. In caso di mancata attuazione delle disposizioni impartite o di persistenza dell’inosservanza, interrompere l’attività del lavoratore e informare i superiori diretti”

e “in caso di rilevazione di deficienze dei mezzi e delle attrezzature di lavoro e di ogni condizione di pericolo rilevata durante la vigilanza, se necessario, interrompere temporaneamente l’attività e, comunque, segnalare tempestivamente al datore di lavoro e al dirigente le non conformità rilevate”

Tutto ciò comporta conseguentemente un dovuto aggiornamento della formazione specifica dei preposti, che infatti viene integrata con un obbligo di aggiornamento riformulando l’Art. 37, c. 7, come segue:

“Il datore di lavoro, i dirigenti e i preposti ricevono un’adeguata e specifica formazione e un aggiornamento periodico in relazione ai propri compiti in materia di salute e sicurezza sul lavoro, secondo quanto previsto dall’accordo di cui al comma 2, secondo periodo”

“Per assicurare l’adeguatezza e la specificità della formazione nonché l’aggiornamento periodico dei preposti ai sensi del comma 7, le relative attività formative devono essere svolte interamente con modalità in presenza e devono essere ripetute con cadenza almeno biennale e comunque ogni qualvolta sia reso necessario in ragione dell’evoluzione dei rischi o all’insorgenza di nuovi rischi”.

Accordo Stato Regioni sulla Formazione:

è previsto per il prossimo mese di Giugno, un nuovo Accordo nazionale che andrà a rivedere e riorganizzare la formazione in tema di:

Ø   formazione obbligatoria per il datore di lavoro;

Ø   verifica dell’efficacia della formazione durante il lavoro;

Ø   aggiornamento formazione preposti ogni 2 anni e divieto di utilizzo della FAD per i preposti sia corso iniziale che aggiornamento

Sicurezza nelle scuole:

è prevista l’esenzione dei dirigenti scolastici dalle responsabilità correlabili a mancanze di carattere strutturale degli edifici che sono di competenza di altri enti e possibilità di interdire parte della struttura in caso di rischio grave e immediato. Anche la valutazione dei rischi strutturali è di competenza esclusiva dell’ente gestore e il DVR viene redatto in maniera congiunta.

AMBIENTE

Decreto legislativo 8 novembre 2021, n. 196

Il provvedimento sulla riduzione dell’incidenza di determinati prodotti di plastica sull’ambiente, recepisce la Direttiva (UE) 2019/904, la cosiddetta “Direttiva SUP” (Single Use Plastics), ed entrerà in vigore il 14 gennaio 2022.

In particolare, la direttiva che, nell’ottica di riduzione dell’incidenza di determinati prodotti di plastica sull’ambiente, “mette al bando” gli oggetti usa e getta, è volta a prevenire e ridurre l’impatto sull’ambiente della plastica e a promuovere una transizione verso un’economia circolare introducendo un insieme di misure specifiche, compreso un divieto a livello europeo sui prodotti in plastica monouso ogniqualvolta siano disponibili alternative. Essa, incentrata sul principio “chi inquina paga”, prevede una riduzione quantitativa ambiziosa e duratura del consumo di questi prodotti entro il 2026.

Il D.Lgs. di recepimento conferma la definizione europea di plastica (che comprende anche i polimeri naturali modificati chimicamente), prevede azioni per i requisiti dei prodotti e di marcatura, misure sulla raccolta differenziata, e misure inerenti la responsabilità estesa del produttore.

 La normativa non si applicherà ai prodotti in materiale biodegradabile e compostabile, realizzati secondo gli standard europei, con percentuali di materia prima rinnovabile uguali o superiori al 40%, e, dal 1° gennaio 2024, sopra almeno il 60%, in tutte quelle situazioni che rendano difficoltoso il ricorso ad alternative riutilizzabili.

D.L. 30 dicembre 2021 , n. 228 “Milleproroghe”

è stato pubblicato sulla Gazzetta del 30 dicembre, Serie generale n.309 e riporta le “Disposizioni urgenti in materia di termini legislativi”

All’Art. 11. Proroga di termini in materia di transizione ecologica, si trovano le proroghe relative a:

Ø   Etichettatura imballaggi

Ø   Emission Trading (ETS)

Ø   Sorveglianza radiometrica

Legge 29 dicembre 2021, n. 233

Pubblicata il 31 dicembre in Gazzetta, è la legge di conversione del DL 6 novembre 2021, n. 152, recante disposizioni urgenti per l’attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR).

L’articolo 19 aggiorna le disposizioni in materia di fine vita degli impianti fotovoltaici, che rientrano nell’insieme dei RAEE

D.Lgs. 2 novembre 2021, n. 189:

è stato pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale del 30 novembre 2021, n. 285 e riporta la “Disciplina sanzionatoria per la violazione delle disposizioni di cui al regolamento (UE) 2017/825 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 maggio 2017, sul mercurio”.

La norma prevede:

Ø   restrizioni al commercio e alla fabbricazione di mercurio, composti del mercurio, miscele di mercurio e prodotti con aggiunta di mercurio (art. 3)

Ø   restrizioni all’uso e allo stoccaggio del mercurio, dei composti del mercurio e delle miscele di mercurio (art. 4)

Ø   smaltimento dei rifiuti e dei rifiuti di mercurio (art. 5).

COVID-19 e variante Omicron

Il 30 Dicembre 2021, in tema di misure urgenti per il contenimento della diffusione dell’epidemia da COVID-19, sono stati pubblicati contestualmente due documenti:

– Il Decreto Legge n.229 “Misure urgenti per il contenimento della diffusione dell’epidemia da COVID-19 e disposizioni in materia di sorveglianza sanitaria”

– la Circolare del Ministero della Salute “Aggiornamento sulle misure di quarantena e isolamento in seguito alla diffusione a livello globale della nuova variante VOC SARS-CoV-2 Omicron”

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