SCHEMA DI SINTESI DEFINIZIONE ED ECCEZIONI
• Il Green Pass (Certificazione Verde COVID-19) è una certificazione in formato digitale e stampabile, emessa dalla piattaforma nazionale del Ministero della Salute, che alla luce delle varie normative susseguitesi, avrà validità:
.. di 15 giorni dopo la somministrazione della 1ª dose di vaccino e fino alla data prevista per la somministrazione della 2ª dose (nel caso di vaccino a doppia dose);
.. immediatamente dopo la somministrazione della 2ª dose e con una validità di 12 mesi dal completamento del ciclo vaccinale (anche per i monodose);
.. immediatamente dopo la somministrazione della 1ª dose, per i guariti da Covid e con una validità di 12 mesi dal completamento del ciclo vaccinale (cessa di avere validità nel caso in cui, durante la sua vigenza, il soggetto risulti positivo al virus);
.. a seguito di guarigione dall’infezione da Sars-CoV-2 e senza somministrazione di vaccino (con validità di 6 mesi e cessa di avere validità nel caso in cui, durante la sua vigenza, il soggetto risulti positivo al virus);
.. a seguito dell’effettuazione di un test molecolare o antigenico rapido con risultato negativo al virus Sars-CoV-2: la validità sarà pari a 48 ore per gli antigenici e 72 ore per i molecolari.
• Si noti che il test molecolare può essere eseguito su un campione salivare, nel rispetto dei criteri stabiliti con circolare del Ministero della salute e questo non vale per gli antigenici.
• Importante, inoltre, sottolineare come – grazie al D.L. 127/2021 – per chiunque contragga il virus 14 giorni dopo la somministrazione della prima dose o dopo la doppia iniezione la certificazione verde avrà “una validità di 12 mesi a decorrere dall’avvenuta guarigione”.
• Considerando che la certificazione non viene rilasciata soltanto a seguito di vaccinazione, l’esecutivo è intervenuto sul costo dei tamponi, prevedendo la gratuità soltanto per chi è esentato dalla vaccinazione con apposita certificazione medica.
• Per gli altri soggetti, il costo dei tamponi antigenici, fino al 31.12.2021, sarà pari a:
.. € 8 per i minorenni;
.. € 15 per i maggiorenni.
• Le farmacie che non praticheranno tali prezzi calmierati incorreranno in una sanzione amministrativa da € 1.000 a € 10.000 e il Prefetto territorialmente competente, tenendo conto delle esigenze della continuità del servizio di assistenza farmaceutica, potrà, in caso di violazione della norma, disporre la chiusura della farmacia stessa per una durata non superiore a 5 giorni.
COME OTTENERLO
• Il Governo ha previsto più canali, con o senza identità digitale, per ottenere il documento.
• Il sito www.dgc.gov.it è già operativo e prevede l’invio via e-mail o sms di una notifica da parte del Ministero della Salute in relazione alla avvenuta vaccinazione.
• Il messaggio ricevuto contiene un codice di autenticazione e brevi istruzioni per scaricare la certificazione.
• Dopo essersi collegati al sito, con accesso tramite identità digitale (SPID/CIE) oppure con Tessera Sanitaria (o con il Documento di identità se non si è iscritti al SSN), in combinazione con un codice univoco ricevuto via e-mail o sms, si potrà scaricare la certificazione.
• Il formato digitale non è l’unica modalità per recuperare il pass: medico di base, pediatra o farmacia hanno un ruolo attivo nella gestione e stampa del pass cartaceo.
• È possibile accedere alla Certificazione, dunque:
.. da soli tramite il sito;
.. tramite app;
.. con l’aiuto del medico o del farmacista.
Con il D.L. 21.09.2021, n. 127 l’Italia diviene il primo Paese, in ambito europeo, a rendere obbligatorio il Green Pass per l’accesso ai luoghi di lavoro e per lo svolgimento delle relative attività.
Tale obbligo, previsto indistintamente per lavoratori pubblici e privati – compresi liberi professioni e collaboratori familiari – sarà valido dal 15.10.2021 e fino al 31.12.2021, termine di cessazione dello stato di emergenza: una vera e propria svolta, finalizzata
– con tutta evidenza – ad incrementare quanto più possibile (e rapidamente) il numero di vaccinati, specie prima dell’inizio dell’autunno.
Green Pass dal 15.10.2021
OBBLIGHI DI UTILIZZO FINO AL 14.10.2021 SOGGETTI INTERESSATI
• Attualmente, il possesso del Green Pass è necessario (in zona bianca e anche nelle zone gialle, arancioni e rosse laddove i medesimi servizi siano consentiti e nelle condizioni previste per le singole zone) per poter svolgere o accedere alle seguenti attività o ambiti:
.. servizi per la ristorazione svolti da qualsiasi esercizio per consumo al tavolo al chiuso ad eccezione dei servizi di ristorazione all’interno di alberghi e di altre strutture ricettive riservati esclusivamente ai clienti ivi alloggiati;
.. spettacoli aperti al pubblico, eventi e competizioni sportivi;
.. musei, altri istituti e luoghi della cultura e mostre;
.. piscine, centri natatori, palestre, sport di squadra, centri benessere, anche all’interno di strutture ricettive, limitatamente alle attività al chiuso;
.. sagre e fiere, convegni e congressi. Inoltre, nel caso di sagre e fiere locali che si svolgano all’aperto, in spazi privi di varchi di accesso, gli organizzatori devono informare il pubblico, con apposita segnaletica, dell’obbligo del possesso della certificazione verde COVID-19 per l’accesso all’evento. In caso di controlli a campione, le sanzioni si applicano al solo soggetto privo di certificazione e non anche agli organizzatori che
abbiano rispettato gli obblighi informativi;
.. centri termali, parchi tematici e di divertimento. In merito ai centri termali è stata aggiunta la specifica che la documentazione non deve essere richiesta in caso di accessi necessari all’erogazione delle prestazioni rientranti nei livelli essenziali di assistenza e allo svolgimento di attività riabilitative o terapeutiche;
.. centri culturali, centri sociali e ricreativi, limitatamente alle attività al chiuso e con esclusione dei centri educativi per l’infanzia, i centri estivi e le relative attività di ristorazione;
.. feste conseguenti alle cerimonie civili o religiose anche al chiuso, anche organizzate mediante servizi di catering e banqueting;
.. attività di sale gioco, sale scommesse, sale bingo e casinò;
.. concorsi pubblici.
• Dal 1.09.2021, inoltre, l’esibizione del Green Pass è obbligatoria per l’accesso a: aerei adibiti a servizi commerciali di trasporto di persone; navi e traghetti adibiti a servizi di trasporto interregionale (ad esclusione di quelli impiegati per i collegamenti marittimi nello Stretto di Messina); treni impiegati nei servizi di trasporto ferroviario passeggeri di tipo Inter City, Inter City Notte e Alta Velocità; autobus adibiti a servizi di trasporto
di persone, ad offerta indifferenziata, effettuati su strada in modo continuativo o periodico su un percorso che collega più di due regioni ed aventi itinerari, orari, frequenze e prezzi prestabiliti; autobus adibiti a servizi di noleggio con conducente, ad esclusione di quelli impiegati nei servizi aggiuntivi di trasporto pubblico locale e regionale.
• L’utilizzo dei restanti mezzi di trasporto può avvenire anche senza Green Pass, fatta salva l’osservanza delle misure anti-contagio.
OBBLIGHI
• Rispetto a tutto questo, i titolari o i gestori dei servizi e delle attività appena elencate sono tenuti a verificare che l’accesso ai predetti servizi e attività avvenga nel rispetto delle prescrizioni:
in caso di violazione può essere elevata una sanzione pecuniaria da € 400 a € 1.000 sia a carico dell’esercente sia dell’utente e, qualora la violazione fosse ripetuta per tre volte in 3 giorni diversi, l’esercizio potrebbe essere chiuso da 1 a 10 giorni.
AMBITO LAVORATIVO
• Per quanto concerne gli ambiti lavorativi, invece – fino al nuovo obbligo di Green Pass generalizzato vigente dal prossimo 15.10 – gli unici settori per i quali è già stato previsto l’obbligo sono:
.. settore sanitario (vero e proprio obbligo vaccinale);
.. (da settembre 2021) personale docente, ATA e studenti universitari;
.. per quanto riguarda i soggetti che svolgono, a qualsiasi titolo, la propria attività lavorativa nelle strutture residenziali, socioassistenziali, sociosanitarie e hospice (RSA, strutture per anziani, ecc.): a partire dal 10.10.2021, anche per tutti i soggetti esterni che svolgono, a qualsiasi titolo, la propria attività lavorativa in tali strutture, come stabilito da un decreto approvato dal Consiglio dei Ministri il 9.09.
dal 15.10.2021
MODALITÀ DI VERIFICA DEL GREEN PASS
APP “C19”
• Le verifiche sono effettuate attraverso l’utilizzo dell’app del Ministero della Salute “Verifica C19”, scaricabile per smartphone Android e iOS.
• Con tale applicazione, immediatamente pronta all’uso dopo il download, sfruttando la fotocamera, l’incaricato al controllo scansionerà il QR Code del Green Pass.
• A questo punto l’app verificherà (anche offline) che la chiave pubblica di firma del certificato scansionato sia tra quelle valide: per questo, l’app necessita di almeno una connessione al giorno, per aggiornare le chiavi.
• I risultati possibili della scansione sono 3:
.. schermata verde: Green Pass valido in tutta Europa;
.. schermata azzurra: Green Pass valido solo in Italia;
.. schermata rossa: Green Pass non valido o errore di lettura.
• Nella schermata viene mostrato anche nome, cognome e data di nascita del controllato affinché sia possibile verificare che non abbia mostrato il Green Pass di qualcun altro.
• Sarà, comunque, sempre possibile esibire il Green Pass anche in forma cartacea, purché il codice QR sia leggibile.
• Per quanto siano legittimi dubbi sulla compatibilità di tale applicazione con la protezione dei dati personali contenuti nel Green Pass, la tecnologia utilizzata da “Verifica C19” – rispondente a quanto previsto dal D.P.C.M. del 17.06.2021 – li elimina con immediatezza:
l’app, infatti, oltre a funzionare in tempo reale, non archivia alcun dato.
• Non a caso, tra le autorizzazioni richieste dall’app al sistema operativo dello smartphone (acquisizione di foto e video, esecuzione servizio in primo piano, accesso completo alla rete, visualizzazione connessioni di rete, disattivazione stand-by del telefono, esecuzione all’avvio) non figura quella di accesso in lettura/scrittura ai file presenti sul telefono: questo significa che, dopo aver verificato il Green Pass, l’app non potrà scrivere alcun file sul telefono, né leggere successivamente un file per mandarlo ad un server remoto.
PRIVACY
• Anche e soprattutto per questo, dunque, le aziende non potranno tenere traccia delle certificazioni già verificate, in quanto non è consentito ai Titolari del trattamento conservare i dati dell’interessato: l’unico soggetto deputato alla conservazione è, infatti, il Ministro della Salute in qualità di titolare del trattamento.
• Rispetto a tutto ciò, anche il Garante della Privacy, ha affermato che “tale app consente al verificatore di controllare l’autenticità, la validità e l’integrità della certificazione e di conoscere le generalità dell’interessato, senza rendere visibili al verificatore le informazioni che hanno determinato l’emissione della certificazione (guarigione, vaccinazione o esito negativo del test molecolare/antigenico rapido) e senza conservare i dati relativi alla medesima oggetto di verifica. Inoltre, è previsto che tale app effettui le predette operazioni, unicamente sul dispositivo del verificatore, anche senza una connessione dati (in modalità offline), procedendo contestualmente alla verifica dell’eventuale presenza dell’identificativo univoco della certificazione nelle liste delle certificazioni revocate (c.d. revocation list). Tali liste sono scaricate periodicamente dalla Piattaforma nazionale-DGC e includono anche quelle degli altri Stati membri acquisite tramite il gateway europeo”.
Come ha chiarito il Ministero dell’Interno, inoltre (circolare interpretativa del 10.08.2021), non è obbligatorio richiedere l’esibizione del documento di identità per verificare la rispondenza dei dati personali della certificazione all’intestatario della certificazione verde COVID-19: tale attività è infatti rimessa ai verificatori nei casi in cui vi sia discrepanza evidente tra la fisionomia del possessore del certificato ed i dati anagrafici contenuti nella certificazione.
OPERAZIONI DI VERIFICA
• Vigileranno sulla correttezza delle operazioni di verifica il personale delle forze di polizia e dei corpi di polizia municipale munito della qualifica di agente di pubblica sicurezza ai quali spetta il potere di elevare sanzioni amministrative da € 400 a € 3.000.
dal 15.10.2021
SOGGETTI COINVOLTI
• L’art. 3 del D.L. 127/2021 prevede che, dal 15.10.2021 e fino al 31.12.2021 (termine di cessazione dello stato di emergenza ai sensi del D.L. 105/2021, come convertito dalla L. 126/2021) “a chiunque svolge una attività lavorativa nel settore privato è fatto obbligo, ai fini dell’accesso nei luoghi in cui la predetta attività è svolta, di possedere e di esibire su richiesta la certificazione verde” e che “la disposizione …si applica altresì a tutti i soggetti che svolgono, a qualsiasi titolo, la propria attività lavorativa o di formazione o di volontariato nei luoghi di cui al c. 1, anche sulla base di contratti esterni”.
• Il testo comporta, dunque, l’obbligo di Green Pass per:
.. tutti i lavoratori privati;
.. liberi professionisti;
.. collaboratori familiari.
• In sostanza, il decreto non prevede esclusioni, se non quella per i soggetti esenti dalla campagna vaccinale sulla base di idonea certificazione medica secondo i criteri definiti con circolare del Ministero della Salute.
OBBLIGHI E MODALITÀ DI VERIFICA
• Il datore di lavoro sarà tenuto a verificare il possesso della certificazione verde da parte dei propri lavoratori e anche da parte di quelli esterni: con riferimento a questi ultimi, inoltre, la verifica potrà essere effettuata anche dai rispettivi datori.
• A tal fine, entro il prossimo 15.10, dovranno essere definite le modalità operative per l’organizzazione delle verifiche, anche a campione, prevedendo prioritariamente, ove possibile, che tali controlli siano effettuati al momento dell’accesso ai luoghi di lavoro.
• La norma, più nel dettaglio, impone che ogni datore di lavoro individui con atto formale i soggetti incaricati dell’accertamento e della contestazione delle violazioni degli obblighi:
la nomina dovrà, dunque, essere corredata delle informazioni gestionali per la corretta supervisione dell’ingresso degli utenti, nel rispetto delle disposizioni vigenti, comprese le modalità ritenute idonee a tutelare la riservatezza della persona nei confronti dei terzi durante il controllo del green pass ed, eventualmente, del documento di identità.
• La consegna di tale informativa potrebbe inoltre essere accompagnata da un’attività di formazione a carattere pratico.
• Con tutta probabilità sarà proprio attraverso l’App “Verifica C19” che saranno operati tali controlli, ma si attendono eventuali disposizioni governative in merito.
NUOVI OBBLIGHI DI GREEN PASS SUL LUOGO DI LAVORO (PRIVATI) – DAL 15.10.2021 PARTICOLARITÀ
• Rispetto a questo, alcuni dubbi riguardano, per esempio:
.. idraulici/operatori che entrano in appartamenti privati;
.. tassisti;
.. avvocati.
• Per quanto concerne i primi, il controllo del Green Pass è richiesto e dovrà essere effettuato da chi richiede il servizio; con riferimento ai tassisti, invece, gli stessi dovranno essere in possesso della certificazione nel momento in cui guidano le auto in servizio per il trasporto e saranno i datori di lavoro a dover verificarlo, non i clienti.
• Per quanto riguarda, invece, gli avvocati, è importante sottolineare come la norma estenda l’obbligo di Certificazione verde per accedere agli uffici giudiziari a magistrati ordinari, amministrativi, contabili, onorari e militari, i componenti delle commissioni tributarie, con esclusione di avvocati e altri difensori, consulenti, periti e altri ausiliari del magistrato estranei all’amministrazione della giustizia, testimoni e parti del processo.
• Nonostante questo, è bene sottolineare che nel caso di svolgimento della propria attività nello studio legale, anche gli Avvocati dovranno essere in possesso di Green Pass e sarà sempre compito del datore di lavoro o di un suo delegato controllarne la validità.
Green Pass dal 15.10.2021
CONSEGUENZE DELLA MANCATA ESIBIZIONE
• I lavoratori che comunichino di non possedere il Green Pass o che ne siano privi al momento dell’accesso al luogo di lavoro saranno immediatamente considerati assenti ingiustificati fino alla presentazione della certificazione e, comunque, non oltre il 31.12.2021 (cessazione dello stato di emergenza e ultimo giorno di vigenza della presente normativa), al fine di tutelare la salute e la sicurezza dei lavoratori nel luogo di lavoro: durante tale periodo non saranno dovuti la retribuzione né altro compenso o emolumento comunque denominato.
• È bene sottolineare, comunque, come non vi possano essere ulteriori conseguenze in tali casi, poiché la norma esclude, in ogni caso:
.. conseguenze disciplinari, intendendo con ciò l’impossibilità di poter avviare procedure ai sensi dell’art. 7 della L. 300/1970 (Statuto dei Lavoratori);
.. licenziamento, essendo prevista la conservazione del posto di lavoro.
• Controverso, invece, il tema “smart working”: stante la ratio della norma, infatti, risulta difficile pensare che lo smart sarà concesso a chi, non avendo Green Pass, richiederà di farlo.
• Dipenderà, invece, dalle singole aziende la valutazione sul da farsi nei riguardi di chi già opera o di coloro a cui verrà chiesto (dal datore) di lavorare in tale modalità: ovviamente, le uniche certezze sono rappresentate dal fatto che:
.. l’eventuale rientro in sede implichi il regolare possesso di certificazione;
.. il Green Pass è condizione per l’accesso ai luoghi di lavoro, non per lo svolgimento dell’attività stessa (se, appunto, resa in regime di smart working).
SOSTITUZIONE DEL DIPENDENTE
• Nelle imprese con meno di 15 dipendenti (in attesa di comprendere quali saranno i criteri di computo da utilizzare a riguardo), dal 5° giorno di mancata presentazione della certificazione verde, il datore può procedere con una sospensione del lavoratore per una durata corrispondente a quella del contratto di lavoro per sostituzione, comunque per un periodo non superiore a 10 giorni – rinnovabili una sola volta – e non oltre il 31.12.2021.
CONTROLLI E SANZIONI
• La violazione dell’obbligo di esibizione del certificato è punita con una multa che oscilla tra i € 600 e i € 1.500e può essere ulteriormente aumentata in caso di contraffazione del green pass: in questo stesso caso, inoltre, il lavoratore sarà passibile di sanzioni disciplinari previste dai vari ordinamenti di settore.
• Per i datori di lavoro che non abbiano verificato il rispetto delle regole e che non abbiano predisposto le corrette modalità di verifica è, invece, prevista una sanzione da € 400 a € 1.000.
• Le sanzioni sono irrogate dal Prefetto che deve essere informato dai soggetti incaricati dell’accertamento e della contestazione delle violazioni, attraverso la trasmissione degli atti relativi alla violazione.
Green Pass dal 15.10.2021
OBBLIGHI E MODALITÀ DI VERIFICA
• Sarà il datore di lavoro a dover verificare il possesso della certificazione verde da parte dei propri lavoratori e anche da parte di quelli esterni: con riferimento a questi ultimi, inoltre, la verifica potrà essere effettuata anche dai rispettivi datori.
• A tal fine, entro il prossimo 15.10.2021, dovranno essere definite le modalità operative per l’organizzazione delle verifiche, anche a campione, prevedendo prioritariamente, ove possibile, che tali controlli siano effettuati al momento dell’accesso ai luoghi di lavoro.
• La norma, più nel dettaglio, impone che ogni datore individui con atto formale i soggetti incaricati dell’accertamento e della contestazione delle violazioni degli obblighi.
• Con tutta probabilità, nel pubblico, potrebbe essere impiegata la app già sviluppata per le verifiche nelle scuole: la norma, comunque, lascia la possibilità al Presidente del Consiglio – su proposta dei Ministri dell’Interno e della Salute – di adottare linee guida per la omogenea definizione delle modalità organizzative.
CONSEGUENZE DELLA MANCATA ESIBIZIONE
• Il decreto prevede che il personale che ha l’obbligo del Green Pass, se comunica di non averlo o ne risulti privo al momento dell’accesso al luogo di lavoro, è considerato assente ingiustificato fino alla presentazione della Certificazione Verde (comunque non oltre il 31.12.2021).
• La retribuzione non è dovuta dal 1° giorno di assenza, ma non ci saranno, in ogni caso, conseguenze disciplinari e/o il licenziamento.
CONTROLLI E SANZIONI
• Per coloro che sono colti senza la Certificazione sul luogo di lavoro è prevista la sanzione pecuniaria da € 600 a € 1.500 e restano ferme le conseguenze disciplinari previste dai diversi ordinamenti di appartenenza.
• Per i datori di lavoro che non abbiano verificato il rispetto delle regole e che non abbiano predisposto le corrette modalità di verifica è prevista una sanzione da € 400 a € 1.000.
• Le sanzioni sono irrogate dal Prefetto che deve essere informato dai soggetti incaricati dell’accertamento e della contestazione delle violazioni, attraverso la trasmissione degli atti relativi alla violazione.
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Associazione degli Artigiani e delle Imprese di Roma e Provincia
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Tel. 06/60503059 – Cell.. 335/1271993