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Patente sicurezza cantieri: cosa prevede il DL PNRR 2024

Dal 1 ottobre 2024 nuovo obbligo ai fini del rafforzamento della sicurezza nei cantieri. Vediamo i dettagli sulla patente per l’edilizia Decreto legge PNRR 19/2024E’ stato pubblicato il 2 marzo in Gazzetta Ufficiale il decreto legge relativo alle misure di attuazione del PNRR  nel 2024.


All’interno, anche a seguito dell’ultimo grave sciagura  in un cantiere edile di Firenze sono state introdotte nuove misure  per il rafforzamento delle tutele per la salute e sicurezza nei luoghi di lavoro .  Sono previsti maggiori controlli con finanziamenti per nuove assunzioni di ispettori e dell’interoperabilità delle banche dati  interessate. Viene inoltre previsto il rafforzamento del  un sistema di qualificazione delle imprese e dei lavoratori autonomi tramite una “patente” a  crediti destinata a certificare il rispetto delle norme antinfortunistiche in particolare per i soggetti che operano nei  cantieri edili., sulla falsariga di quella delle patenti di guida.Il decreto prevede tra l’altro che il sistema della patente a crediti possa essere ampliato ad altri settori. 


Vediamo come funzionerà  la patente per la sicurezza dei cantieri
1) Patente edilizia per imprese e autonomi: decorrenza e requisiti2) Patente sicurezza cantieri edili: punti sospensione e modalità di recupero3) Patente sicurezza cantieri: le sanzioni previste4) Patente sicurezza in edilizia: nuovi obblighi e sanzioni committenti
1) Patente edilizia per imprese e autonomi: decorrenza e requisitiL’articolo  19 interviene sull’articolo 27  del TU sicurezza (81/2008) introduce l’obbligo per imprese e dei lavoratori autonomi a far data dal 1° ottobre 2024  ai fini dell’accesso ai cantieri edili del  possesso di una patente rilasciata, in formato digitale, dalla competente sede territoriale dell’Ispettorato nazionale del lavoro . Un decreto del Ministero del lavoro dovrà dettagliare le modalità di richiesta e di rilascio della patente  entro 30 giorni dall’entra in vigore del DL PNRR 19 2024


ATTENZIONE  Non sono tenute al possesso della patente  le imprese in possesso dell’attestato di qualificazione SOA di cui all’articolo 100, comma 4, del decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36;


Il Decreto prevede siano  necessari i seguenti requisiti da parte del responsabile legale dell’impresa o del lavoratore autonomo richiedente:
a) iscrizione alla camera di commercio industria e artigianato; b) adempimento, da parte del datore di lavoro, dei dirigenti, dei preposti e dei lavoratori dell’impresa,  o dal lavoratore autonomi, degli obblighi formativi  specificati dall’articolo 37 del decreto; d) possesso del documento unico di regolarità contributiva in corso di validità (DURC); e) possesso del Documento di Valutazione dei Rischi (DVR); f) possesso del Documento Unico di Regolarità Fiscale (DURF).Nelle more del rilascio della patente è comunque consentito lo svolgimento delle attività  salva diversa comunicazione notificata dalla competente sede dell’Ispettorato del lavoro.

2) Patente sicurezza cantieri edili: punti sospensione e modalità di recupero La patente è dotata di un punteggio iniziale di trenta crediti e consente ai soggetti di operare nei cantieri temporanei o mobili con una dotazione minima di  15 crediti.


 La patente subisce le decurtazioni correlate alle risultanze degli accertamenti e dei conseguenti provvedimenti definitivi emanati verso i titolari dalle autorità competenti per violazioni agli articoli del  Testo unico della sicurezza D.LGS. 81/2008  . In particolare sono previste le seguenti decurtazioni : 


EVENTI  PUNTI TAGLIATI per accertamento delle violazioni di cui all’Allegato I 10 crediti per accertamento delle violazioni che espongono i lavoratori ai rischi indicati nell’Allegato XI 7 crediti provvedimenti sanzionatori di cui all’articolo 3, comma 3 e seguenti, del decreto-legge 22 febbraio 2002, n. 12 convertito dalla legge 23 aprile 2002, n. 73: 5 crediti  riconoscimento della responsabilità datoriale di un infortunio sul luogo di lavoro da cui sia derivata morte del lavoratore 20 crediti  riconoscimento della responsabilità datoriale di un infortunio sul luogo di lavoro da cui sia derivata inabilità permanente 15 crediti un’inabilità temporanea assoluta che importi l’astensione dal lavoro per più di quaranta giorni: 10 crediti SOSPENSIONE PATENTE EDILIZIA


Nei casi infortuni da cui derivi  morte o un’inabilità permanente al lavoro, assoluta o parziale, l’Ispettorato del lavoro può sospendere, in via cautelativa, la patente fino a un massimo di dodici mesi. 


L’ispettorato nazionale del lavoro definirà  i criteri, e le procedure e i termini del provvedimento di sospensione. Gli atti ed i provvedimenti emanati in relazione al medesimo accertamento ispettivo non potranno comportare una decurtazione superiore a 20 crediti.


 L’amministrazione che ha formato gli atti e i provvedimenti definitivi   deve dare  notizia, entro trenta giorni dalla notifica:


 ai destinatari, e alla competente sede territoriale dell’Ispettorato nazionale del lavoro, la quale procede entro 30 giorni dalla comunicazione alla decurtazione dei crediti. RECUPERO DEI CREDITI 


 I crediti decurtati possono essere reintegrati a seguito della frequenza di corsi di formazione , da parte del soggetto titolare
Ciascun corso consente di riacquistare cinque crediti, a condizione della trasmissione di copia del relativo attestato di frequenza alla competente sede dell’Ispettorato nazionale del lavoro.
 I crediti riacquistati non possono superare complessivamente il numero di 15. 


Trascorsi due anni dalla notifica degli atti e dei provvedimenti  previa trasmissione alla competente sede dell’Ispettorato nazionale del lavoro di copia dell’attestato di frequenza di uno dei corsi la patente è incrementata di un credito per ciascun anno successivo al secondo, sino ad un massimo di dieci crediti, qualora l’impresa o il lavoratore autonomo non siano stati destinatari di ulteriori atti o provvedimenti .
 Il punteggio è inoltre incrementato di cinque crediti in relazione alle imprese che adottano i modelli di organizzazione e di gestione di cui all’articolo 30. 


Una dotazione inferiore a quindici crediti della patente non consente alle imprese e ai lavoratori autonomi di operare nei cantieri temporanei o mobili , fatto salvo il completamento delle attività oggetto di appalto o subappalto in corso al momento dell’ultima decurtazione dei crediti.

3) Patente sicurezza cantieri: le sanzioni previste L’eventuale attività in cantieri temporanei o mobili  da parte di una impresa o un lavoratore autonomo privi della patente o in possesso di una patente recante un punteggio inferiore a quindici crediti comporta:
il pagamento di una sanzione amministrativa da euro 6.000 ad euro 12.000, non soggetta alla procedura di diffida di cui all’articolo 301-bis e l’esclusione dalla partecipazione ai lavori pubblici di cui al decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36 per un periodo di sei mesi.

4) Patente sicurezza in edilizia: nuovi obblighi e sanzioni committenti In tema di obblighi per i committenti si prevede che l committente o il responsabile dei lavori, anche nel caso di affidamento dei lavori ad un’unica impresa o ad un lavoratore autonomo debbano :

a)  verificare l’idoneità tecnico-professionale delle imprese affidatarie, delle imprese esecutrici e dei lavoratori autonomi in relazione alle funzioni o ai lavori da affidare, con le modalità di cui all’allegato XVII. Nei cantieri la cui entità presunta è inferiore a 200 uomini-giorno e i cui lavori non comportano rischi particolari di cui all’allegato XI, il requisito di cui al periodo che precede si considera soddisfatto mediante presentazione da parte delle imprese e dei lavoratori autonomi del certificato di iscrizione alla Camera di commercio, industria e artigianato e del documento unico di regolarità contributiva, corredato da autocertificazione in ordine al possesso degli altri requisiti previsti dall’allegato XVII;

b)  chiedere  alle imprese esecutrici una dichiarazione dell’organico medio annuo, distinto per qualifica, corredata dagli estremi delle denunce dei lavoratori effettuate all’Istituto nazionale della previdenza sociale (INPS), all’Istituto nazionale assicurazione infortuni sul lavoro (INAIL) e alle casse edili, nonché una dichiarazione relativa al contratto collettivo stipulato dalle organizzazioni sindacali comparativamente più rappresentative, applicato ai lavoratori dipendenti. Nei cantieri la cui entità presunta è inferiore a 200 uomini-giorno e i cui lavori non comportano rischi particolari di cui all’allegato XI, il requisito di cui al periodo che precede si considera soddisfatto mediante presentazione da parte delle imprese del documento unico di regolarità contributiva, fatto salvo quanto previsto dall’articolo 16-bis, comma 10, del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2, e dell’autocertificazione relativa al contratto collettivo applicato; b-bis) verificare il possesso della patente nei confronti delle imprese esecutrici o dei lavoratori autonomi, anche nei casi di subappalto, ovvero, per le imprese che non sono tenute al possesso della patente ai sensi del comma 8 del medesimo art. 27, dell’attestato di qualificazione SOA;”

c)  trasmettere all’amministrazione concedente, prima dell’inizio dei lavori oggetto del permesso di costruire o della denuncia di inizio attività, copia della notifica preliminare di cui all’articolo 99, il documento unico di regolarità contributiva delle imprese e dei lavoratori autonomi, fatto salvo quanto previsto dall’articolo 16-bis, comma 10, del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2, e una dichiarazione attestante l’avvenuta verifica della ulteriore documentazione di cui alle lettere a) e b) e b-bis)”;».

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