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Per effetto della Legge di Bilancio2023 (art. 1, commi da 2 a 9 e commi da 45 a 50, legge n. 197/2022) sono state introdotte delle misure agevolative al fine di compensare parzialmente il maggior onere sostenuto dalle imprese nel primo trimestre 2023 per l’acquisto di energia elettrica e gas naturale.

BENEFICIARI E AGEVOLAZIONI

Imprese ENERGIVORE

45% del costo per kWh della componente energia (voce “spesa per la materia energia” indicata nella bolletta) acquistata ed effettivamente utilizzata nel 1° trimestre 2023. La condicio sine qua non per beneficiare del credito di imposta è che il prezzo della componente energia, calcolato sulla base della media riferita al quarto trimestre 2022, al netto delle imposte e degli eventuali sussidi, abbia subito un incremento del costo per kWh superiore al 30% del corrispondente prezzo medio riferito al medesimo trimestre dell’anno 2019

Imprese NON ENERGIVORE dotate di almeno 1 contatore con potenza Disponibile maggiore o uguale a 4,5 kW

35% del costo per kWh della componente energia (voce “spesa per la materia energia” indicata nella bolletta) acquistata ed effettivamente utilizzata nel 1° trimestre 2023. La condicio sine qua non per beneficiare del credito di imposta è che il prezzo della componente energia, calcolato sulla base della media riferita al quarto trimestre 2022, al netto delle imposte e degli eventuali sussidi, abbia subito un incremento del costo per kWh superiore al 30% del corrispondente prezzo medio riferito al medesimo trimestre dell’anno 2019. La misura è inoltre rivolta alle sole imprese dotate di almeno un contatore di energia elettrica con potenza disponibile pari o superiore a 4,5 kW, diverse dalle imprese a forte consumo di energia elettrica

IMPRESE GASIVORE

45% del costo del gas acquistato e consumato nel 1° trimestre 2023, per usi energetici diversi dagli usi termoelettrici. In questo caso il requisito dell’incremento di costo si intende soddisfatto a priori in maniera oggettiva.

IMPRESE NON GASIVORE

45% del costo del gas acquistato e consumato nel 1° trimestre 2023, per usi energetici diversi da quelli termoelettrici. In questo caso il requisito dell’incremento di costo risulta soddisfatto a priori in maniera oggettiva

Il credito di imposta spettante potrà essere utilizzato in compensazione tramite modello F24 entro il 31/12/2023.

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Modulo-di-richiesta-I-trimestre-2023_Calcolo-crediti-di-imposta-Energia-e-Gas

Associazione degli Artigiani e delle Imprese di Roma e Provincia

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