Come è noto, il decreto fiscale (art. 13 del DL n. 146/2021 come convertito dalla legge n. 215/2021) ha introdotto importanti modifiche relativamente agli obblighi formativi in materia di salute e sicurezza sul lavoro (D.lgvo n. 81/2008) prevedendo in particolare l’obbligo anche per il datore di lavoro (oltre che per dirigenti e preposti come attualmente previsto) di ricevere un’adeguata formazione e un aggiornamento periodico in relazione ai propri compiti in materia secondo quanto previsto da un accordo da adottarsi entro il 30 giugno 2022 in sede di Conferenza Stato-Regioni.
L’Ispettorato Nazionale del Lavoro ha precisato che, poiché il suddetto accordo è fondamentale per l’individuazione dei criteri di durata, modalità e contenuti minimi della formazione, il nuovo obbligo per il datore di lavoro non scatterà finché non sarà adottato il predetto accordo. Per quanto riguarda invece preposti e dirigenti, nelle more dell’adozione dell’accordo, nei loro confronti continuerà ad applicarsi il regime attualmente previsto dall’accordo Stato-Regioni del 21 dicembre 2011.
Infine l’INL ha precisato che nel futuro accordo Stato-Regioni sulla formazione sarà previsto anche un periodo transitorio per adeguarsi alle nuove regole.
Di seguito la “Circolare Ispettorato Nazionale Lavoro 1_16-02-2022”
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