Legge n.46/82 art 14-16

Legge N. 46/82 ART. 14-16 Innovazione tecnologica

Finalità
La legge è diretta ad agevolare programmi di innovazione tecnologica.

Soggetti beneficiari
Imprese industriali operanti nel territorio nazionale (anche consorzi o società consortili) nei settori manifatturieri e nelle attività di servizio alla produzione, le aziende speciali di enti locali, le imprese agricole o i loro consorzi che svolgono prevalentemente attività industriale (conservazione, trasformazione), le cooperative. Per le piccole e medie imprese (PMI) non vi sono vincoli settoriali. Per le grandi imprese sono stati individuati settori e tematiche prioritarie e per i progetti al di fuori di tale ambito non sono concesse agevolazioni. Salvo le eccezioni previste, la società deve essere costituita da almeno due anni dalla data delle presentazioni della domanda.

Iniziative ammissibili
Gli interventi del fondo hanno per oggetto programmi di imprese destinati ad introdurre rilevanti avanzamenti tecnologici finalizzati a nuovi prodotti o processi produttivi o al miglioramento dei prodotti o processi produttivi già esistenti. Tali programmi riguardano le attività di progettazione, sperimentazione, sviluppo e preindustrializzazione, unitariamente considerate.

Spese ammissibili
Spese relative al personale addetto al programma di innovazione; spese generali per l'innovazione; commesse interne; prestazioni di terzi; attrezzature e strumentazioni; materiali; missioni e viaggi; imprevisti. Le spese sostenute da oltre due anni dalla data di presentazione della domanda sono escluse.

Agevolazioni finanziarie
Finanziamento a tasso agevolato e contributo in conto interessi. La misura dell'agevolazione non può superare il 25% espresso in ESL. Il finanziamento riguarda il 35% della spesa ritenuta ammissibile ma può essere elevato al 55% nel caso che il progetto sia giudicato come altamente innovativo. Su richiesta motivata dell'impresa, una quota non superiore al 50% del finanziamento concesso può essere erogato sotto forma di contributo pari al valore della differenza tra le rate calcolate al tasso di riferimento e le corrispondenti rate calcolate al tasso agevolato del contratto. Il finanziamento è concesso per una durata massima di 15 anni, di cui i primi 5 anni costituiscono il periodo di preammortamento, durante il quale il tasso agevolato è pari al 15% del tasso di riferimento ed occorre rimborsare solo la corrispondente rata di interesse.

Note
Le imprese devono essere costituite da oltre due anni. Necessaria la positività degli ultimi due esercizi e una struttura tecnico dimensionale adeguata alla realizzazione del programma.

Agevolazioni Ministeriali

Agevolazioni Europee

Agevolazioni Regionali


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