Legge n.449/97

Legge N° 449/97 ART. 5 Incentivi per la ricerca scientifica Finalità Incentivare l'occupazione e l'attività nel settore della ricerca.

Soggetti beneficiari
Piccole e medie imprese, loro consorzi e società consortili. Imprese artigiane, loro consorzi e società consortili.

Esclusioni Sono esclusi i seguenti settori : costruzione navale, trasporti, agricoltura, pesca.

Validità territoriale Il territorio nazionale.

Iniziative ammesse Iniziative finalizzate all'incremento dell'occupazione e dell'attività nel settore della ricerca.

Spese ammissibili
Ogni nuova assunzione a tempo pieno, anche con contratto di lavoro a termine di durata almeno biennale, di titolari di dottorato di ricerca o di possessori di altro titolo di formazione post-laurea. Ogni nuova assunzione a tempo pieno, anche con contratto di lavoro a termine di durata almeno biennale, di laureati con esperienza nel settore della ricerca. Oneri relativi a borse di studio concesse per la frequenza a corsi di dottorato di ricerca, se il relativo programma è concordato tra l'università e il soggetto che beneficia del credito di imposta. Ogni nuovo contratto per attività di ricerca commissionata ad università, istituzioni di ricerca, fondazioni private che svolgono attività di ricerca scientifica, laboratori di ricerca autorizzati.

Condizioni necessarie
le nuove assunzioni di cui ai punti precedenti devono avere per conseguenza un incremento netto dei dipendenti a tempo pieno e il livello occupazionale raggiunto non deve subire riduzioni durante il periodo del credito di imposta. I nuovi dipendenti di cui ai punti precedenti devono essere iscritti nelle liste di collocamento o di mobilità, oppure fruire della cassa integrazioni guadagni. Per le borse di studio e i contratti di attività di ricerca di cui ai punti precedenti è necessario che si realizzi un incremento netto dei relativi oneri durante il periodo del credito di imposta.

Agevolazioni finanziarie
L'agevolazione consiste in un credito di imposta di entità variabile secondo i seguenti criteri : 15 milioni di lire, erogabili una sola volta, per ogni nuova assunzione, fino ad un massimo di 60 milioni per soggetto beneficiario ; 60% degli importi per ogni nuovo contratto di ricerca, fino ad un massimo di 250 milioni di lire per soggetto beneficiario ; 60% degli importi per l'assunzione degli oneri relativi alle borse di studio, fino ad un massimo di 50 milioni di lire per soggetto beneficiario.

Tempi 4-6 mesi.

Note
E' consentita la cumulabilità con i contributi previsti dalla L.196/96 (legge Treu) o con il credito di imposta previsto dalla L. 140/97, ma in questi casi l'agevolazione è ridotta del 50%. Il credito di imposta beneficiato deve essere indicato, a pena di decadenza, nella dichiarazione dei redditi relativa al periodo di imposta nel corso del quale il beneficio è concesso. Il credito di imposta beneficiato, che non concorre alla formazione del reddito imponibile, può essere fatto valere ai fini del pagamento, anche in sede di acconto, dell'imposta sul reddito delle persone fisiche, dell'imposta sul reddito delle persone giuridiche e dell'imposta sul valore aggiunto. I termini di presentazione dell'ultimo bando sono scaduti il 31 dicembre 1999.

Agevolazioni Ministeriali

Agevolazioni Europee

Agevolazioni Regionali


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