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Legge N° 449/97 ART.
5 Incentivi per la ricerca scientifica Finalità Incentivare l'occupazione
e l'attività nel settore della ricerca.
Soggetti beneficiari
Piccole e medie imprese, loro consorzi e società consortili. Imprese artigiane,
loro consorzi e società consortili.
Esclusioni Sono esclusi
i seguenti settori : costruzione navale, trasporti, agricoltura, pesca.
Validità territoriale
Il territorio nazionale.
Iniziative ammesse
Iniziative finalizzate all'incremento dell'occupazione e dell'attività
nel settore della ricerca.
Spese ammissibili
Ogni nuova assunzione a tempo pieno, anche con contratto di lavoro a termine
di durata almeno biennale, di titolari di dottorato di ricerca o di possessori
di altro titolo di formazione post-laurea. Ogni nuova assunzione a tempo
pieno, anche con contratto di lavoro a termine di durata almeno biennale,
di laureati con esperienza nel settore della ricerca. Oneri relativi a
borse di studio concesse per la frequenza a corsi di dottorato di ricerca,
se il relativo programma è concordato tra l'università e il soggetto che
beneficia del credito di imposta. Ogni nuovo contratto per attività di
ricerca commissionata ad università, istituzioni di ricerca, fondazioni
private che svolgono attività di ricerca scientifica, laboratori di ricerca
autorizzati.
Condizioni necessarie
le nuove assunzioni di cui ai punti precedenti devono avere per conseguenza
un incremento netto dei dipendenti a tempo pieno e il livello occupazionale
raggiunto non deve subire riduzioni durante il periodo del credito di
imposta. I nuovi dipendenti di cui ai punti precedenti devono essere iscritti
nelle liste di collocamento o di mobilità, oppure fruire della cassa integrazioni
guadagni. Per le borse di studio e i contratti di attività di ricerca
di cui ai punti precedenti è necessario che si realizzi un incremento
netto dei relativi oneri durante il periodo del credito di imposta.
Agevolazioni finanziarie
L'agevolazione consiste in un credito di imposta di entità variabile secondo
i seguenti criteri : 15 milioni di lire, erogabili una sola volta, per
ogni nuova assunzione, fino ad un massimo di 60 milioni per soggetto beneficiario
; 60% degli importi per ogni nuovo contratto di ricerca, fino ad un massimo
di 250 milioni di lire per soggetto beneficiario ; 60% degli importi per
l'assunzione degli oneri relativi alle borse di studio, fino ad un massimo
di 50 milioni di lire per soggetto beneficiario.
Tempi 4-6 mesi.
Note
E' consentita la cumulabilità con i contributi previsti dalla L.196/96
(legge Treu) o con il credito di imposta previsto dalla L. 140/97, ma
in questi casi l'agevolazione è ridotta del 50%. Il credito di imposta
beneficiato deve essere indicato, a pena di decadenza, nella dichiarazione
dei redditi relativa al periodo di imposta nel corso del quale il beneficio
è concesso. Il credito di imposta beneficiato, che non concorre alla formazione
del reddito imponibile, può essere fatto valere ai fini del pagamento,
anche in sede di acconto, dell'imposta sul reddito delle persone fisiche,
dell'imposta sul reddito delle persone giuridiche e dell'imposta sul valore
aggiunto. I termini di presentazione dell'ultimo bando sono scaduti il
31 dicembre 1999.
Agevolazioni
Ministeriali
Agevolazioni
Europee
Agevolazioni
Regionali
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217 - 00196 Roma (Italia)
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