Legge 24 Apr 1990 n.100

Legge 24 aprile 1990, N° 100 Costituzione e sviluppo di Joint Venture in Paesi Esteri non appartenenti all'U.E.

Soggetti beneficiari
Tutte le imprese italiane, con preferenza per le piccole e medie imprese, anche in forma cooperativa, comprese quelle commerciali, artigiane e turistiche.

Settori esclusi
E' escluso il settore dell'intermediazione immobiliare.

Iniziative ammesse
Costituzione e sviluppo di Joint Venture in Paesi Esteri non appartenenti all'Unione Europea.

Spese ammissibili
Apporti in denaro, tramite trasferimento bancario dall'Italia. Apporti in denaro, attraverso disponibilità detenute all'Estero presso banche locali. Apporti effettuati attraverso la conversione di crediti. Attrezzature e immobilizzazioni immateriali. · Formazione tecnica e trasferimento di know-how. Costi di gestione.

Agevolazioni finanziarie
Il contributo previsto dalla L. 100 non può cumularsi con altre provvidenze pubbliche finalizzate ad agevolare la stessa acquisizione, mentre può sussistere anche in presenza di interventi finanziari comunitari o resi disponibili da organismi internazionali. Pre condizione per l'ottenimento di ulteriori agevolazioni previste dalla normativa è la sottoscrizione da parte di SIMEST S.p.a. di una quota fino al 25% del capitale delle imprese miste costituite dall'investitore italiano con il partner estero. Tale quota può essere superata in quattro casi particolari : 1) al fine di favorire l'internazionalizzazione delle PMI, entro il limite massimo di 500 milioni ; 2) al fine di favorire investimenti italiani nei Paesi di interesse strategico per il nostro Paese, la cui lista viene aggiornata periodicamente dalla V commissione CIPE ; 3) al fine di favorire la partecipazione di imprese italiane al processo di privatizzazione in atto in molti Paesi ; quando SIMEST utilizza fondi affidatele da terzi (Regioni, Province, Enti territoriali), per un massimo di partecipazione pubblica del 49%. La partecipazione di SIMEST può avere una durata massima di 8 anni, al termine dei quali l'impresa italiana deve riacquistare le quote ai valori di mercato. Tale periodo massimo è prorogato nei seguenti casi : 1) quando accanto a SIMEST intervengono istituzioni finanziarie internazionali (Bers, Bei, Banca mondiale, Adb, ecc..) ; in questo caso il periodo di partecipazione di SIMEST è omogeneo a quello di tali istituzioni ; 2) quando l'iniziativa è volta allo sviluppo di parchi e distretti industriali e commerciali promossi e/o partecipati da aziende italiane o loro consorzi ; in questi casi la partecipazione di SIMEST dovrà cessare al raggiungimento degli obiettivi del progetto e comunque entro 12 anni ; 3) quando si è in presenza di interventi in società estere che realizzano opere infrastrutturali di carattere strategico i cui termini di avviamento richiedano un tempo maggiore, comunque entro 15 anni. L'obbligo di cessione non si applica nel caso che SIMEST partecipi a società strumentali (factoring, leasing, partecipazioni bancarie all'Estero ecc..) finalizzate a rafforzare l'internazionalizzazione del "sistema Italia". SIMET S.p.a. Le imprese che fanno parte, o che hanno intenzione di entrare a far parte, di una Joint Venture partecipata da SIMEST, hanno la possibilità di usufruire di un finanziamento a tasso agevolato da parte di Mediocredito Centrale. Per beneficiare del finanziamento l'impresa italiana deve investire la propria quota di capitale di rischio successivamente alla delibera di partecipazione di SIMEST. L'importo massimo agevolabile dei finanziamenti, fermi restando i limiti di intensità d'aiuto previsti dalla normativa comunitaria, è fissato in misura non superiore al controvalore in lire o in euro del 90% della prevista quota complessiva di partecipazione degli operatori italiani richiedenti nella società o impresa estera fino al 51% del capitale di quest'ultima e comunque non superiore ai 25 miliardi per le grandi imprese e 5 miliardi per le PMI. Il tasso del finanziamento è fisso ed è pari al 50% del tasso di riferimento del credito all'industria in essere al momento della stipulazione del contratto di finanziamento. La durata massima dei finanziamenti, che devono essere denominati in lire o in euro, non può eccedere gli otto anni a partire dalla prima erogazione, compreso un periodo massimo di utilizzo e preammortamento di tre anni. I rimborsi devono avvenire con cadenza semestrale.

Tempi Circa 4-6 mesi.

Agevolazioni Ministeriali

Agevolazioni Europee

Agevolazioni Regionali


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