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Legge 24 aprile 1990,
N° 100 Costituzione e sviluppo di Joint Venture in Paesi Esteri non appartenenti
all'U.E.
Soggetti beneficiari
Tutte le imprese italiane, con preferenza per le piccole e medie imprese,
anche in forma cooperativa, comprese quelle commerciali, artigiane e turistiche.
Settori esclusi
E' escluso il settore dell'intermediazione immobiliare.
Iniziative ammesse
Costituzione e sviluppo di Joint Venture in Paesi Esteri non appartenenti
all'Unione Europea.
Spese ammissibili
Apporti in denaro, tramite trasferimento bancario dall'Italia. Apporti
in denaro, attraverso disponibilità detenute all'Estero presso banche
locali. Apporti effettuati attraverso la conversione di crediti. Attrezzature
e immobilizzazioni immateriali. · Formazione tecnica e trasferimento di
know-how. Costi di gestione.
Agevolazioni finanziarie
Il contributo previsto dalla L. 100 non può cumularsi con altre provvidenze
pubbliche finalizzate ad agevolare la stessa acquisizione, mentre può
sussistere anche in presenza di interventi finanziari comunitari o resi
disponibili da organismi internazionali. Pre condizione per l'ottenimento
di ulteriori agevolazioni previste dalla normativa è la sottoscrizione
da parte di SIMEST S.p.a. di una quota fino al 25% del capitale delle
imprese miste costituite dall'investitore italiano con il partner estero.
Tale quota può essere superata in quattro casi particolari : 1) al fine
di favorire l'internazionalizzazione delle PMI, entro il limite massimo
di 500 milioni ; 2) al fine di favorire investimenti italiani nei Paesi
di interesse strategico per il nostro Paese, la cui lista viene aggiornata
periodicamente dalla V commissione CIPE ; 3) al fine di favorire la partecipazione
di imprese italiane al processo di privatizzazione in atto in molti Paesi
; quando SIMEST utilizza fondi affidatele da terzi (Regioni, Province,
Enti territoriali), per un massimo di partecipazione pubblica del 49%.
La partecipazione di SIMEST può avere una durata massima di 8 anni, al
termine dei quali l'impresa italiana deve riacquistare le quote ai valori
di mercato. Tale periodo massimo è prorogato nei seguenti casi : 1) quando
accanto a SIMEST intervengono istituzioni finanziarie internazionali (Bers,
Bei, Banca mondiale, Adb, ecc..) ; in questo caso il periodo di partecipazione
di SIMEST è omogeneo a quello di tali istituzioni ; 2) quando l'iniziativa
è volta allo sviluppo di parchi e distretti industriali e commerciali
promossi e/o partecipati da aziende italiane o loro consorzi ; in questi
casi la partecipazione di SIMEST dovrà cessare al raggiungimento degli
obiettivi del progetto e comunque entro 12 anni ; 3) quando si è in presenza
di interventi in società estere che realizzano opere infrastrutturali
di carattere strategico i cui termini di avviamento richiedano un tempo
maggiore, comunque entro 15 anni. L'obbligo di cessione non si applica
nel caso che SIMEST partecipi a società strumentali (factoring, leasing,
partecipazioni bancarie all'Estero ecc..) finalizzate a rafforzare l'internazionalizzazione
del "sistema Italia". SIMET S.p.a. Le imprese che fanno parte, o che hanno
intenzione di entrare a far parte, di una Joint Venture partecipata da
SIMEST, hanno la possibilità di usufruire di un finanziamento a tasso
agevolato da parte di Mediocredito Centrale. Per beneficiare del finanziamento
l'impresa italiana deve investire la propria quota di capitale di rischio
successivamente alla delibera di partecipazione di SIMEST. L'importo massimo
agevolabile dei finanziamenti, fermi restando i limiti di intensità d'aiuto
previsti dalla normativa comunitaria, è fissato in misura non superiore
al controvalore in lire o in euro del 90% della prevista quota complessiva
di partecipazione degli operatori italiani richiedenti nella società o
impresa estera fino al 51% del capitale di quest'ultima e comunque non
superiore ai 25 miliardi per le grandi imprese e 5 miliardi per le PMI.
Il tasso del finanziamento è fisso ed è pari al 50% del tasso di riferimento
del credito all'industria in essere al momento della stipulazione del
contratto di finanziamento. La durata massima dei finanziamenti, che devono
essere denominati in lire o in euro, non può eccedere gli otto anni a
partire dalla prima erogazione, compreso un periodo massimo di utilizzo
e preammortamento di tre anni. I rimborsi devono avvenire con cadenza
semestrale.
Tempi Circa 4-6 mesi.
Agevolazioni
Ministeriali
Agevolazioni
Europee
Agevolazioni
Regionali
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© 2004/2005 ASSARTIGIANI
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217 - 00196 Roma (Italia)
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