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Legge 26 febbraio
1987, N° 49 ART.7 Interventi a favore della creazione di Joint Venture
nei Paesi in via di sviluppo
Finalità
Favorire la costituzione di joint ventures a partecipazione italiana nei
Paesi in via di sviluppo. Favorire la realizzazione di progetti che siano
di basilare importanza per i Paesi in via di sviluppo.
Soggetti beneficiari
Imprese italiane che acquisiscono quote di capitale di rischio in imprese
miste da realizzarsi in Paesi in via di sviluppo, con partecipazione di
investitori pubblici o privati del paese destinatario. L'attività è finanziabile
nei settori agricolo e industriale, infrastrutture, limitatamente ai trasporti,
alle telecomunicazioni, all'energia, al settore idrico ed a quello sanitario.
Iniziative ammesse
Sono finanziabili i conferimenti in danaro e/o in natura al capitale di
rischio delle imprese miste, in cambio della sottoscrizione o dell'acquisto
di quote di capitale delle imprese miste. Per essere più esemplificativi,
sono ammesse: acquisizione di quote in imprese di nuova costituzione (
la quota si intende acquisita nel momento in cui l'impresa mista acquista
piena personalità giuridica) sottoscrizione di aumenti di capitale in
imprese estere già costituite da parte di imprese italiane che non detengono
una partecipazione (riabilitazione e/o ampliamento di iniziative preesistenti).
L'investitore locale può detenere almeno il 25% del capitale di rischio
di ogni singola iniziativa. Saranno esaminate con preferenza le iniziative
che prevedano una partecipazione degli investitori locali non inferiore
al 50% e che coinvolgano le Piccole e Medie imprese italiane.
Spese ammissibili
Tutti gli apporti in denaro e in natura al capitale di rischio relativo
all'impresa italiana coinvolta.
Tipologia Finanziamenti
a tasso agevolato.
Agevolazioni finanziarie
Il finanziamento agevolato può coprire: fino al 70% della quota di pertinenza
dell'impresa italiana, per un importo non superiore ai primi 10 miliardi
di lire della partecipazione; fino al 50% della quota eccedente il predetto
limite, nei casi in cui l'iniziativa rivesta particolare importanza ai
fini degli obbiettivi di sviluppo del Paese beneficiario e di eventuali
Paesi terzi. L'importo massimo del finanziamento non può comunque superare
i 20 miliardi di lire per ciascuna iniziativa. Il Ministero del Commercio
provvederà gratuitamente alla preparazione dello studio di fattibilità
della joint venture, nel caso in cui si richieda un finanziamento inferiore
a 2 miliardi di lire. Il tasso di interesse è pari al 30% del tasso di
riferimento stabilito per il credito agevolato al settore industriale.
Il rimborso avverrà nell'arco di massimo 10 anni, di cui massimo 2 di
grazia, durante il quale non sono dovuti i rimborsi relativi a capitale
e interesse.
Garanzie
L'impresa beneficiaria dovrà presentare, a copertura completa del capitali,
degli interessi e altri accessori, uno o più atti di fideiussione bancaria.
Note
Su richiesta dell'impresa italiana, potrà essere concordato un'anticipazione
fino ad una importo massimo del 50% dell'importo complessivo del finanziamento
agevolato.
Agevolazioni
Ministeriali
Agevolazioni
Europee
Agevolazioni
Regionali
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Copyright
© 2004/2005 ASSARTIGIANI
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217 - 00196 Roma (Italia)
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