Legge 26 Feb 1987 n.49

Legge 26 febbraio 1987, N° 49 ART.7 Interventi a favore della creazione di Joint Venture nei Paesi in via di sviluppo

Finalità
Favorire la costituzione di joint ventures a partecipazione italiana nei Paesi in via di sviluppo. Favorire la realizzazione di progetti che siano di basilare importanza per i Paesi in via di sviluppo.

Soggetti beneficiari
Imprese italiane che acquisiscono quote di capitale di rischio in imprese miste da realizzarsi in Paesi in via di sviluppo, con partecipazione di investitori pubblici o privati del paese destinatario. L'attività è finanziabile nei settori agricolo e industriale, infrastrutture, limitatamente ai trasporti, alle telecomunicazioni, all'energia, al settore idrico ed a quello sanitario.

Iniziative ammesse
Sono finanziabili i conferimenti in danaro e/o in natura al capitale di rischio delle imprese miste, in cambio della sottoscrizione o dell'acquisto di quote di capitale delle imprese miste. Per essere più esemplificativi, sono ammesse: acquisizione di quote in imprese di nuova costituzione ( la quota si intende acquisita nel momento in cui l'impresa mista acquista piena personalità giuridica) sottoscrizione di aumenti di capitale in imprese estere già costituite da parte di imprese italiane che non detengono una partecipazione (riabilitazione e/o ampliamento di iniziative preesistenti). L'investitore locale può detenere almeno il 25% del capitale di rischio di ogni singola iniziativa. Saranno esaminate con preferenza le iniziative che prevedano una partecipazione degli investitori locali non inferiore al 50% e che coinvolgano le Piccole e Medie imprese italiane.

Spese ammissibili
Tutti gli apporti in denaro e in natura al capitale di rischio relativo all'impresa italiana coinvolta.

Tipologia Finanziamenti a tasso agevolato.

Agevolazioni finanziarie
Il finanziamento agevolato può coprire: fino al 70% della quota di pertinenza dell'impresa italiana, per un importo non superiore ai primi 10 miliardi di lire della partecipazione; fino al 50% della quota eccedente il predetto limite, nei casi in cui l'iniziativa rivesta particolare importanza ai fini degli obbiettivi di sviluppo del Paese beneficiario e di eventuali Paesi terzi. L'importo massimo del finanziamento non può comunque superare i 20 miliardi di lire per ciascuna iniziativa. Il Ministero del Commercio provvederà gratuitamente alla preparazione dello studio di fattibilità della joint venture, nel caso in cui si richieda un finanziamento inferiore a 2 miliardi di lire. Il tasso di interesse è pari al 30% del tasso di riferimento stabilito per il credito agevolato al settore industriale. Il rimborso avverrà nell'arco di massimo 10 anni, di cui massimo 2 di grazia, durante il quale non sono dovuti i rimborsi relativi a capitale e interesse.

Garanzie
L'impresa beneficiaria dovrà presentare, a copertura completa del capitali, degli interessi e altri accessori, uno o più atti di fideiussione bancaria.

Note
Su richiesta dell'impresa italiana, potrà essere concordato un'anticipazione fino ad una importo massimo del 50% dell'importo complessivo del finanziamento agevolato.

Agevolazioni Ministeriali

Agevolazioni Europee

Agevolazioni Regionali


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