Legge 27 Feb 1985 n.49/85

Legge 27 febbraio 1985, N°49/85 Legge Marcora

Finalità
Promozione e sviluppo della cooperazione.

Soggetti beneficiari
Tutte le società cooperative e i loro consorzi, ispirate ai principi di mutualità ed iscritte nei Registri delle Prefetture e nello schedario generale della cooperazione e siano soggette alla vigilanza del Ministero del lavoro e della previdenza sociale con un numero di dipendenti non superiore a 250. Sono invece escluse, le cooperative che si propongono la costruzione e l'assegnazione di alloggi per i propri soci.

Iniziative ammesse
I finanziamenti concessi riguardano progetti relativi all'aumento della produttività e/o dell'occupazione della manodopera mediante l'incremento e/o l'ammodernamento dei mezzi di produzione e/o i servizi tecnici, commerciali e amministrativi dell'impresa, con particolare riguardo ai più recenti e moderni ritrovati delle tecniche specializzate nei vari settori economici; a valorizzare i prodotti anche mediante il miglioramento della qualità; a favorire la razionalizzazione del settore distributivo adeguandolo alle esigenze del commercio moderno; alla sostituzione di altre passività finanziarie contratte per la realizzazione dei progetti; alla ristrutturazione e riconversione degli impianti.

Spese ammissibili
Tutte le spese sostenute sugli immobili, sugli impianti e su ogni loro pertinenza, sui macchinari e sugli utensili della cooperativa, comunque destinati al suo funzionamento ed esercizio.

Agevolazione finanziaria
L'intervento prevede un finanziamento a tasso agevolato. L'agevolazione concessa ai sensi del presente intervento non ammette cumulabilità con altre agevolazioni per lo stesso progetto d'intervento.

Tempi
Lunghi anche a causa della carenza dei fondi. Note L'importo del finanziamento è differenziato a seconda del progetto e dei destinatari: fino a 2 miliardi o fino a 200 milioni. La durata massima dei finanziamenti non può superare gli otto anni, se il progetto riguarda la realizzazione o l'acquisto di macchinari e attrezzature ed i dodici anni negli altri casi. Viene accordato un periodo massimo di preammortamento, rispettivamente di un anno e di due anni. Questa legge è in attesa dell'emanazione di un regolamento Ministeriale che ne rivede i criteri di attuazione. Ammessa retroattività pari a 24 mesi.

Agevolazioni Ministeriali

Agevolazioni Europee

Agevolazioni Regionali


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