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Legge 27 febbraio
1985, N°49/85 Legge Marcora
Finalità
Promozione e sviluppo della cooperazione.
Soggetti beneficiari
Tutte le società cooperative e i loro consorzi, ispirate ai principi di
mutualità ed iscritte nei Registri delle Prefetture e nello schedario
generale della cooperazione e siano soggette alla vigilanza del Ministero
del lavoro e della previdenza sociale con un numero di dipendenti non
superiore a 250. Sono invece escluse, le cooperative che si propongono
la costruzione e l'assegnazione di alloggi per i propri soci.
Iniziative ammesse
I finanziamenti concessi riguardano progetti relativi all'aumento della
produttività e/o dell'occupazione della manodopera mediante l'incremento
e/o l'ammodernamento dei mezzi di produzione e/o i servizi tecnici, commerciali
e amministrativi dell'impresa, con particolare riguardo ai più recenti
e moderni ritrovati delle tecniche specializzate nei vari settori economici;
a valorizzare i prodotti anche mediante il miglioramento della qualità;
a favorire la razionalizzazione del settore distributivo adeguandolo alle
esigenze del commercio moderno; alla sostituzione di altre passività finanziarie
contratte per la realizzazione dei progetti; alla ristrutturazione e riconversione
degli impianti.
Spese ammissibili
Tutte le spese sostenute sugli immobili, sugli impianti e su ogni loro
pertinenza, sui macchinari e sugli utensili della cooperativa, comunque
destinati al suo funzionamento ed esercizio.
Agevolazione finanziaria
L'intervento prevede un finanziamento a tasso agevolato. L'agevolazione
concessa ai sensi del presente intervento non ammette cumulabilità con
altre agevolazioni per lo stesso progetto d'intervento.
Tempi
Lunghi anche a causa della carenza dei fondi. Note L'importo del finanziamento
è differenziato a seconda del progetto e dei destinatari: fino a 2 miliardi
o fino a 200 milioni. La durata massima dei finanziamenti non può superare
gli otto anni, se il progetto riguarda la realizzazione o l'acquisto di
macchinari e attrezzature ed i dodici anni negli altri casi. Viene accordato
un periodo massimo di preammortamento, rispettivamente di un anno e di
due anni. Questa legge è in attesa dell'emanazione di un regolamento Ministeriale
che ne rivede i criteri di attuazione. Ammessa retroattività pari a 24
mesi.
Agevolazioni
Ministeriali
Agevolazioni
Europee
Agevolazioni
Regionali
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