Legge 28 Nov 1952 n.949


Legge 25 luglio 1952, N° 949 Operazioni di finanziamento alle imprese artigiane - Artigiancassa

Soggetti beneficiari
Tutte le imprese artigiane (anche in forma cooperativa e consortile), iscritte all'Albo da almeno 3 mesi dalla data di presentazione della domanda.

Validità territoriale: Il territorio nazionale.

Iniziative ammesse
Iniziative che le imprese artigiane promuovono allo scopo di aumentare la produttività e l'occupazione e destinate : all'acquisto, ampliamento e ammodernamento di laboratori; all'acquisizione di nuovi macchinari, attrezzature e autoveicoli industriali; alla costituzione di scorte di materie prime e prodotti finiti.

Spese ammissibili
Le spese ammissibili in relazione alla realizzazione e all'ampliamento di laboratori sono: costruzione di locali sul terreno di proprietà dell'impresa, ovvero sul terreno per il quale l'impresa disponga di un diritto di godimento di durata non inferiore a quella del finanziamento; acquisto di locali. L'ammodernamento di laboratori è considerato spesa ammissibile qualora l'impresa abbia la proprietà dei relativi locali ovvero un diritto di godimento sugli stessi di durata non inferiore a quella del finanziamento. L'acquisto di macchine, attrezzature e automezzi nuovi aventi caratteristiche industriali deve avere come obiettivo una maggiore efficienza produttiva dell'impresa. La formazione di scorte di materie prime e di prodotti finiti deve essere posta in relazione alle caratteristiche del ciclo di lavorazione e alla natura della produzione dell'impresa. N.B. Il finanziamento non è cumulabile con altri interventi agevolativi. N.B. Il finanziamento non può riguardare la quota della spesa sostenuta per l'IVA.

Agevolazioni finanziarie
Contributo in conto interessi sul fido concesso. Il fido massimo concesso ad una impresa è pari a : 500 milioni per la realizzazione, l'ampliamento e l'ammodernamento di laboratori e l'acquisto di macchine e attrezzature ; 166 milioni per la formazione di scorte. Per gli investimenti in impianti, macchinari, attrezzature e immobili, l'importo massimo ammissibile al contributo in conto interessi è di 240 milioni, elevabili fino a 360 milioni nelle Regioni che effettuano conferimenti integrativi al Fondo contributi gestito da Artigiancassa (la Lombardia è tra queste). Per gli investimenti in scorte, l'importo massimo ammissibile al contributo in conto interessi è di 80 milioni, elevabili fino a 120 milioni nelle Regioni che effettuano conferimenti integrativi al Fondo contributi gestito da Artigiancassa (la Lombardia è tra queste). Nel caso di impresa costituita in forma cooperativa, il fido massimo concesso è di 100 milioni per ogni socio che partecipi personalmente e professionalmente al lavoro dell'impresa. In questo caso l'importo massimo ammissibile al contributo in conto interessi è di 48 milioni, elevabili fino a 72 milioni nelle Regioni che effettuano conferimenti integrativi al Fondo contributi gestito da Artigiancassa. Nel caso di consorzi e società consortili, il fido massimo concesso e il relativo importo massimo ammissibile al contributo in conto interessi si calcolano moltiplicando gli importi di cui ai punti precedenti per il numero delle imprese consorziate. Per la quota di finanziamento ammessa al contributo in conto interessi si applicano le seguenti misure minime di tasso : 45% del tasso di riferimento per la aree dell'Obiettivo 1 (Italia meridionale ed Isole) ; 55% del tasso di riferimento per le aree dell'Obiettivo 2 (zone in declino industriale) ; 65% del tasso di riferimento per le rimanenti aree ; 70% del tasso di riferimento per le scorte di materie prime. Il tasso di riferimento, che varia mensilmente, si attesta alla data di compilazione della presente scheda (febbraio 2000) al 6%. La durata massima dei finanziamenti varia in base alla tipologia di intervento : scorte : 60 mesi di cui 24 mesi agevolati ; macchinari e attrezzature : 60 mesi di cui 48 mesi agevolati ; acquisto, costruzione, ristrutturazione di immobili :120 mesi di cui 84 agevolati. N.B. L'importo minimo delle operazioni di finanziamento è di 20 milioni. Oltre al contributo in conto interessi la Legge 240/81 ha introdotto il contributo in conto canone per operazioni di leasing. Le agevolazioni sono equivalenti a quelle del contributo in conto interessi. I due tipi di agevolazione non sono cumulabili.

Retroattività
Possono essere finanziate le spese sostenute fino a 6 mesi antecedenti alla data di presentazione della domanda.

Tempi 3-4 mesi.

Note Richieste garanzie ipotecarie

Agevolazioni Ministeriali

Agevolazioni Europee

Agevolazioni Regionali


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